Fotovoltaico su tetto in aree vincolate: il Tar Piemonte interviene nel caos normativo

Fotovoltaico su tetto in aree vincolate: il Tar Piemonte interviene nel caos normativo

Una sentenza del Tar Piemonte stabilisce che non serve sempre il parere positivo della Soprintendenza per installare fotovoltaico su tetto in aree sottoposte a vincolo paesaggistico. Diversa l’interpretazione per il solare termico. Ma quel che emerge dalla sentenza è una denuncia della contraddittorietà e inadeguatezza della normativa in materia.

Per installare il fotovoltaico su tetto in aree sottoposte a vincolo paesaggistico l’autorizzazione della Soprintendenza è necessaria solo in alcuni casi, come negli immobili di pregio o nei centri storici. Per il solare termico invece se si è in aree vincolate serve sempre. Ma soprattutto: la normativa è talmente stratificata e contraddittoria che la volontà del legislatore risulta difficile da interpretare. Urge un intervento che chiarisca la materia. Si può sintetizzare così quel che si ricava da una recente la sentenza del Tar Piemonte, la n. 1946/14 depositata il 10 dicembre (allegato in basso).

Oggetto del ricorso è l’installazione di un impianto fotovoltaico aderente al tetto in area sottoposta a vincolo. Il ricorrente, chi ha installato l’impianto, chiede l’annullamento dell’atto con cui il Comune comunica, vista la sussistenza del vincolo paesaggistico, che i lavori potranno iniziare solo dopo l’acquisizione del parere della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici. Sempre nello stesso ricorso si chiede anche l’annullamento del parere della Soprintendenza, favorevole ma con alcune condizioni (che gli impianti venissero posizionati lungo le linee di gronda e dotati di pellicola antiriflesso della medesima colorazione del manto di copertura del tetto).

Il Tar ha accolto il ricorso. “Pur non essendo condivisibile in toto l’assunto della difesa di parte ricorrente, secondo cui, in materia, deve trovare sempre applicazione la procedura semplificata di comunicazione preventiva al Comune, senza necessità alcuna di tutela dei vincoli ambientali e paesaggistici, neppure lo è la tesi della difesa erariale secondo cui, in presenza di qualsivoglia vincolo ex d.lgs. n. 42/2004, risulta sempre imprescindibile il parere della sovrintendenza”, si legge nella sentenza. Detto questo il Tar esamina la normativa definendola “contorta, oltre che frutto di numerose stratificazioni”.

La sequenza dei rinvii a cascata delle norme che – si legge – rende pressoché imperscrutabile la voluntas legis, deve (…) ragionevolmente arrestarsi là dove implicherebbe il richiamo a problematiche del tutto avulse; sembra dunque potersi concludere che: a) innanzitutto vi è l’intento di semplificare la procedura inerente l’installazione di pannelli fotovoltaici con caratteristiche quali quelle per cui è causa (aderenti alla tetto, con stessa sagoma ed orientamento); b) restano fatti salvi i vincoli dettati dal d.lgs. 42/2004, nelle sole ipotesi di cui alla lett. b) e c) dell’art. 136”.

Tradotto: per il fotovoltaico, anche se si è in area vincolata (come le aree del piano paesistico, le fasce di rispetto di 150 metri dai corsi d’acqua, o le aree sottoposte a vincolo ambientale generalizzato) non serve il parere della Soprintendenza, a meno che non si ricada nelle citate due ipotesi b) e c), cioè: “le ville, i giardini e i parchi (…) che si distinguono per la loro non comune bellezza” e “i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri e i nuclei storici”.

Sorprendentemente questo però, nell’interpretazione del Tar Piemonte, non vale per il solare termico. Per questi impianti il parere della Soprintendenza, se si è in aree vincolate, serve sempre: un articolo del d.lgs. n. 28/2011, infatti, li cita esplicitamente specificando che non sono considerati attività ad edilizia libera per la quale basta la comunicazione di inizio dei lavori qualora si sia “nel campo di applicazione del codice dei beni culturali e del paesaggio”.

Insomma la normativa sembra quanto meno poco coerente se non contraddittoria, come ammette la stessa sentenza. “È una sentenza del Tar di primo grado e bisognerà vedere come verrà interpretata in appello e se l’interpretazione verrà consolidata”, commenta a QualEnergia.it l’avvocato Emilio Sani dello studio legale Macchi di Cellere Gangemi. “L’aspetto centrale è che si evidenzia come la normativa sia inadeguata, dato che il Tar sottolinea più volte come non si capisca quale sia la norma applicabile. Date le conseguenze gravi che gli operatori devono affrontare qualora non rispettino i vincoli, sarebbe opportuno un intervento normativo per definire in modo chiaro e univoco la questione.”

La sentenza del TAR Piemonte (pdf)