Split payment: non sanzionati gli errori commessi fino all’8 febbraio

di Nicola Forte – Dottore commercialista in Roma 

da ipsoa.it

In considerazione dell’incertezza in materia di split payment, nel rispetto dei principi dello Statuto del contribuente di tutela dell’affidamento, sono fatti salvi i comportamenti finora adottati dai contribuenti. Pertanto l’Agenzia delle Entrate non applicherà sanzioni per le violazioni relative alle modalità di versamento IVA eventualmente commesse prima dell’emanazione della circolare n. 1/E del 9 febbraio 2015. Così l’Agenzia delle Entrate ha riconosciuto le difficoltà interpretative legate al nuovo art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972, che disciplina in meccanismo dello split payment.

Con la circolare n. 1/E del 9 febbraio 2015 l’Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti sullo split payment, precisando che, ove le parti interessate abbiano commesso errori nell’applicazione della nuove disposizioni aventi ad oggetto la scissione dei pagamenti non saranno irrogate le relative sanzioni qualora l’operazione in questione sia stata posta in essere anteriormente al 9 febbraio (data del documento di prassi).
La medesima circolare n. 1/E/2015 ha precisato che non è necessario procedere ad una rettifica dell’operazione.
Pertanto, se erroneamente l’Ente destinatario della prestazione ha pagato l’IVA al proprio fornitore e tale soggetto ha computato in sede di liquidazione il tributo secondo le modalità ordinarie, il comportamento così assunto deve essere considerato definitivo e non sanzionabile.
Invece, secondo l’Amministrazione finanziaria deve essere rettificato l’errore opposto, ferma restando l’inapplicabilità delle penalità.
Ad esempio se erroneamente un fornitore ha emesso la fattura con l’indicazione “scissione dei pagamenti” dichiarando, quindi, di non dover incassare il relativo tributo, dovrà correggere il proprio operato esercitando la rivalsa nei modi ordinari: “In tal caso le pbbliche amministrazioni dovranno corrispondere al fornitore anche l’IVA relativa all’operazione ricevuta”.
I chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate con il documento di prassi in commento hanno riguardato anche il profilo soggettivo.
Secondo quanto precisato dalla circolare, al fine di individuare i soggetti destinatari della disciplina di cui all’art. 17-ter è necessario fare riferimento alle indicazioni di cui all’art. 6, comma 5, D.P.R. n. 633/1972.
L’interprete deve effettuare una lettura del “dettato normativo della disposizione in commento basata suvalutazioni sostanziali di ordine più generale, che tengano conto della differente ratio che ha ispirato il legislatore nell’adozione di tale norma” rispetto al citato art. 6, comma 5, D.P.R. n. 633.
A tal proposito la circolare n. 1/E/2015 comprende tra i soggetti interessati anche le istituzioni scolastiche in quanto devono considerarsi a tutti gli effetti amministrazioni statali “in quanto del tutto compenetrati nella organizzazione dello Stato in ragione di specifici elementi distintivi”.
Invece l’Agenzia delle Entrate ha escluso espressamente le prestazioni effettuate nei confronti di enti previdenziali privati o privatizzati mancando la natura pubblicistica, o ancora degli Ordini professionali, degliEnti ed istituti di ricerca, delle Agenzie fiscali, delle Autorità amministrative indipendenti. “Si tratta, infatti, in tali casi, di enti pubblici non economici, autonomi rispetto alla struttura statale, che perseguono fini propri, ancorché di interesse generale, e quindi non riconducibili in alcuna delle tipologie soggettive annoverate dalla norma in commento”.
La circolare individua, poi, un utile documento di riferimento.
Infatti, al fine di una più puntuale individuazione dei soggetti pubblici destinatari della disciplina della scissione dei pagamenti, è d’ausilio l’indice delle Pubbliche Amministrazioni (c.d. IPA) consultabile al seguente indirizzo internet: http://indicepa.gov.it/documentale/ricerca.php
Per quanto riguarda il profilo oggettivo la circolare in rassegna ha precisato come il meccanismo dello split payment trovi applicazione esclusivamente alle operazioni per le quali sia stata emessa fattura. Conseguentemente restano escluse le operazioni certificate dal fornitore mediante il rilascio delle ricevute fiscali.