IVA Reverse Charge 2015: le sanzioni per operazioni erroneamente assoggettate a inversione contabile

di Simone Casavecchia |

 24 Febbraio 2015 – 14:59

Quali sono le sanzioni che vengono applicate nei casi di erronea applicazione del regime dell’Reverse Charge nella fatturazione dell’IVA? Ecco le principali novità.

Vi sono ancora molti casi per i quali non sono stati forniti adeguati chiarimenti, da parte dell’Agenzia delle Entrate, in merito all’effettiva applicazione del regime del Reverse Charge. In altri termini non si ancora se per talune operazioni debba essere applicato il regime fiscale dell’inversione contabile dell’IVA in base al quale il versamente dell’Imposta sul Valore aggiunto è dovuto dall’acquirente e non dal fornitore del servizio.

Uno dei settori su cui i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sono maggiormente attesi, è quello dellemanutenzioni per cui occorre ancora capire con certezza se questo tipo di servizi rientrino effettivamente tra i nuovi casi di reverse charge previsti dalla Legge di Stabilità.

Dal momento che il nuovo regime dell’Inversione contabile dell’IVA è ormai entrato in
vigore da quasi due mesi
(la Legge di Stabilità che lo disciplina è in vigore dal 1 Gennaio 2015) molti soggetti fornitori di beni o prestatori di servizi potrebbero aver erroneamente applicato il reverse charge in quei casi dubbi di cui non è stato fornito un adeguato chiarimento dal Fisco.

Proprio per questo è opportuno conoscere quali sono le sanzioni previste nel caso in cui i contribuenti abbiano inopportunamente applicato il regime del reverse charge in luogo dell’emissione di una normale fattura con Iva assoggettata al normale meccanismo della rivalsa e della detrazione.

A proposito della sanzioni previste per il reverse charge la norma da tenere in considerazione è il D. Lgs. 471/1997 (c. 9-bis, art. 9).

Fatture emesse con IVA

  • Per le fatture erroneamente emesse con IVA e, quindi, per la mancata applicazione del regime dell’inversione contabile, e per il successivo mancato versamento dell’IVA, è prevista una sanzione che va dal 100% al 200% dell’imposta, con un minimo di 258 euro.
  • Nel caso in cui il fornitore emetta erroneamente una fattura con IVA, nel caso di una prestazione da assoggettare a reverse charge e provveda, però, anche al versamento dell’imposta, la sanzione si riduce al 3% dell’IVA dovuta (e versata) dal momento che non si produce nessun reale danno all’Erario.

Fatture emesse in reverse charge

  • Nel caso in cui venga erroneamente emessa una fattura in reverse charge (al netto dell’IVA) e l’acquirente provveda al versamento dell’IVA (sempre erroneamente), la sanzione è pari al 3% dell’IVA dovuta dal momento che, anche in questo caso non viene a configurarsi nessun danno per l’erario.
  • Nel caso in cui la fattura sia giustamente emessa in regime di reverse charge ma l’acquirente non provveda al versamento dell’IVA, giustamente dovuta, si configura invece un reale danno per l’erario e, quindi, è prevista una sanzione che va dal 100% al 200% dell’imposta, con un minimo di 258 euro.

Casi dubbi e condizioni di incertezza

  • Nel caso in cui ci sia stata un’errorea applicazione del regime del reverse charge si configurerebbe, a rigore, per il fornitore un caso di applicazione dell’IVA in misura scorretta per il quale dovrebbe essere prevista una sanzione variabile tra il 100% e il 200% dell’imposta dovuta, tuttavia, è da ritenersi che in casi di concreto dubbio riguardo all’applicazione del meccanismo dell’inversione contabile, il fornitore del servizio sia soggetto solo alla sanzione del 3% sull’IVA dovuta.

Occorre, infine, ricordare che la normativa di riferimento (art. 6 del D.lgs. 471/97) specifica che

“Non è punibile l’autore della violazione quando essa è determinata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si riferiscono”

Questa norma prevale anche sulle sanzioni descritte sopra, quindi, è oltremodo probabile l’Agenzia delle Entrate, nel momento in cui si pronuncerà sui casi dubbi (come quelli di manutenzione) disporrà che tutti i fornitori che hanno erroneamente applicato o non applicato il regime del reverse charge nei primi due mesi del 2015 non possono essere assoggettati ad alcun tipo di sanzione per la presenza di obiettive condizioni di incertezza.

 

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