04/11/2015 – Semplificare i procedimenti per ottenere le autorizzazioni e creare un panorama normativo unitario a livello regionale.
Il ddl prevede una procedura semplificata che consente il rilascio del permesso di costruire in venti giorni. Chi intende eseguire un intervento subordinato a permesso di costruire può chiedere al responsabile dell’ufficio comunale competente o dello sportello unico per l’edilizia il rilascio di un Foglio delle condizioni specifiche per l’edificazione (FoCSE) relativo all’area o immobile oggetto di intervento. La richiesta deve essere accompagnata da una relazione predisposta da un professionista abilitato, contenente la classificazione tecnico-giuridica e la descrizione delle caratteristiche essenziali dell’intervento.
Il FoCSE sarà rilasciato entro venti giorni e dovrà contenere i parametri urbanistico-edilizi da rispettare, le destinazioni d’uso ammesse ed eventuali limiti o condizioni, le distanze e i distacchi da rispettare, gli importi degli oneri dovuti, le modalità di attuazione degli interventi, l’elenco completo della documentazione e dei nulla osta da allegare all’istanza di permesso di costruire.
Una volta ottenuto, il FoCSE avrà una validità di tre mesi e dovrà accompagnare l’istanza per la richiesta del permesso di costruire. Il comune, verificata la completezza dell’istanza e della documentazione allegata in relazione ai contenuti del FoCSE, potrà rilasciare il permesso di costruire entro venti giorni. Sono ammessi ulteriori venti giorni per eventuali integrazioni o chiarimenti.
I tempi sono decisamente più brevi rispetto al Testo unico dell’edilizia (Dpr 380/2001) in base al quale, dopo la presentazione dell’istanza allo Sportello unico, la pratica è assegnata entro dieci giorni ad un responsabile che ha sessanta giorni di tempo per curare l’istruttoria ed eventualmente sospendere i termini nel caso in cui siano necessarie delle integrazioni.
Regolamento edilizio tipo regionale
Il testo mira anche a garantire uniformità dì trattamento per i cittadini attraverso la definizione di metodi di misurazione e di determinazione dei principali parametri urbanistico-edilizi basati sulle stesse definizioni in tutto il territorio regionale. Per questo la norma introduce il regolamento edilizio tipo regionale con i contenuti minimi dei regolamenti edilizi comunali.
I regolamenti edilizi dovranno disciplinare:
– le caratteristiche degli edifici e degli insediamenti atte a garantire la sostenibilità ambientale ed energetica e la qualità architettonica;
– le modalità operative dello sportello unico per l’edilizia;
– le definizioni dei parametri e degli indici urbanistico-edilizi, (superfici, volumi, distanze altezze, ecc) e le relative modalità di determinazione ed applicazione;
– le modalità di determinazione ed applicazione delle distanze minime e dei distacchi tra edifici, dai confini, dalle strade e dagli altri elementi generatori di zone o fasce di rispetto;
– la definizione degli elementi architettonici, delle destinazioni d’uso, delle tipologie di intervento;
– le modalità di presentazione, richiesta e rilascio dei titoli abilitativi agli interventi edilizi, nonché delle certificazioni e dei pareri di competenza comunale, ed i relativi procedimenti;
– le modalità di presentazione dei progetti edilizi, degli strumenti urbanistici attuativi.
Ricordiamo che, a livello nazionale, il percorso di semplificazione è iniziato l’anno scorso, quando il Decreto Semplificazioni (DL 90/2014) ha previsto l’adozione di modelli unificati per la presentazione di istanze, dichiarazioni e segnalazioni alla Pubblica Amministrazione. Il processo è iniziato con Scia e permesso di costruire, poi è continuato con Cil e Cila, con l’Autorizzazione unica ambientale (AUA) e, infine, con la Superdia.
Manca ancora il Regolamento edilizio unico, annunciato dal Governo per questo mese, che metterà fine all’intricato panorama normativo caratterizzato finora da sensibili differenze tra Comune e Comune.
Distanze tra edifici
Per rispondere ai dubbi, che hanno generato negli anni numerosi contenziosi, il ddl sintetizza e riscrive in modo organico la disciplina sulle distanze tra edifici.
Viene chiarito che le distanze devono essere calcolate in senso lineare tra le costruzioni fuori terra infisse al suolo o ancorate ad elementi portanti. Nel calcolo devono essere computate le terrazze e gli altri corpi avanzati, destinati ad estendere la consistenza del fabbricato, mentre non vanno tenuti in considerazione gli elementi ornamentali.
Le distanze tra pareti e pareti finestrate antistanti devono essere computate in proiezione tra pareti di edifici diversi che si fronteggiano e vanno misurate in direzione perpendicolare alle superfici delle due pareti che si fronteggiano, in modo che ogni fronte rispetti la distanza minima prescritta. Le regole devono essere applicate anche alle sopraelevazioni, agli interventi di demolizione e ricostruzione, nel caso di aperture verso l’esterno su pareti originariamente cieche, alle logge e alle terrazze aggettanti nel caso di chiusura con serramenti o tamponamenti.
Quando tra gli edifici sono presenti strade destinate al traffico veicolare, le distanze vanno computate in proiezione tra pareti di edifici che si fronteggiano lungo la strada misurate in direzione perpendicolare alle superfici delle pareti opposte.
I distacchi o distanze dai confini devono essere misurati radialmente rispetto alla sagoma in modo che ogni punto della sagoma rispetti la distanza prescritta.
Con lo strumento urbanistico generale possono essere introdotte delle deroghe dovute ad esempio alle caratteristiche del territorio o al superamento delle barriere architettoniche.
Edilizia libera, Scia, Superdia
Il ddl chiarisce che rientrano nell’edilizia libera gli interventi previsti dall’articolo 6, comma 1 del Testo unico dell’edilizia. Si tratta di manutenzione ordinaria, eliminazione di barriere architettoniche senza rampe, ascensori esterni o manufatti che alterino la sagoma dell’edificio, opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo, movimenti di terra per le attività agricole, serre mobili stagionali. A questi si aggiungono le strutture e gli arredi da giardino e da terrazza, le tettoie e le pensiline collocate a terra e sulle terrazze, le chiusure parziali di terrazze realizzate con serramenti trasparenti e apribili, le legnaie, i ricoveri per attrezzi da giardino, i ricoveri per animali da affezione, le strutture temporanee per manifestazioni, chioschi installati per un periodo non superiore a centottanta giorni nell’anno solare, depositi ed esposizioni di merci e materiali a cielo libero collegati ad attività produttive, strutture temporanee di supporto al monitoraggio ambientale.
Deve essere presentata la Scia per gli interventi annoverati dall’articolo 22, commi 1 e 2 del Testo unico dell’edilizia (interventi diversi dall’edilizia libera o da quelli per cui è necessario il permesso di costruire, cioè nuova costruzione, ristrutturazione urbanistica, ristrutturazione edilizia con modifiche rilevanti) fermo restando l’obbligo di allegare i nulla osta richiesti nel caso di interventi su immobili interessati da vincoli ambientali, paesaggistici o culturali.
Il ddl ricorda inoltre che la Superdia può essere utilizzata per le ristrutturazioni edilizia che comportano modifiche, gli interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica disciplinati da piani attuativi con precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, interventi di nuova costruzione in diretta esecuzione di strumenti urbanistici generali recanti precise disposizioni planovolumetriche.
Promozione della qualità architettonica
Il ddl contiene un riferimento espresso al ruolo della Giunta nella promozione della qualità architettonica, intesa come armonico inserimento delle opere nel contesto urbano o extraurbano e contributo al miglioramento dei livelli di vivibilità, fruibilità, sicurezza e decoro.
Per questi obiettivi sono previsti processi partecipativi nella realizzazione delle opere pubbliche, incentivi urbanistici ed edilizi per la promozione dell’edilizia sostenibile negli interventi privati, ma anche l’obbligo di applicare agli edifici storici sistemi protettivi rimovibili senza solventi per facilitare l’opera di pulizia e ripristino delle facciate danneggiate da scritte, graffiti e tags.