L’articolo 6, commi da 13 a 19, della legge n. 388 del 2000 – abrogato a decorrere dal 26 giugno 2012 dall’articolo 23, comma 7, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 – disciplinava una misura di detassazione per le piccole e medie imprese che avessero realizzato investimenti ambientali. In particolare, detta disposizione prevedeva che:
– la quota di reddito destinata agli investimenti ambientali non concorresse a formare il reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi;
– la sterilizzazione della quota si realizzasse attraverso il meccanismo della variazione in diminuzione dell’imponibile, da operare in sede di dichiarazione dei redditi.
Ciò premesso, in merito a un primo quesito riguardante la cumulabilità del suddetto beneficio con altre misure agevolative e, in particolare, con gli incentivi relativi al IV conto energia, l’Agenzia delle Entrate, nella risposta n. 114 del 18 dicembre 2018, conferma i chiarimenti resi con la risoluzione n. 58/E del 20 luglio 2016 ovvero che l’Agenzia delle entrate non è competente a pronunciarsi su tale aspetto. E ciò perché:
– l’articolo 6, commi da 13 a 19, della legge n. 388 del 2000 non reca alcuna specifica previsione al riguardo. Pertanto, l’agevolazione fiscale può essere fruita, in linea generale, “anche in presenza di altre misure di favore”, sempreché le norme che dettano la disciplina di queste ultime non dispongano diversamente;
– la disciplina degli incentivi relativi al conto energia rientra nella competenza del Ministero dello Sviluppo economico; pertanto “spetta a tale Autorità ogni valutazione in ordine all’attuazione della relativa normativa, anche per quanto concerne la sussistenza di eventuali limiti di cumulabilità, nonché riguardo le modalità di applicazione degli stessi.”. Peraltro, come rilevato anche dalla società istante, l’incompatibilità tra il beneficio di cui al IV conto energia e la “Tremonti ambientale” è stata affermata dal Gestore dei servizi energetici, quale titolare del procedimento amministrativo di ammissione e revoca degli incentivi nel settore elettrico e termico, fra l’altro con un comunicato pubblicato sul proprio sito istituzionale in data 22 novembre 2017 (https://www.gse.it/servizi-per-te/conto-energia-chiarimenti-in-merito-alla-possibilita-di-cumulo-tra-conto-energia-e-cd-tremonti-ambiente).
Quanto, poi, alle modalità attraverso le quali manifestare la rinuncia all’agevolazione fiscale della “Tremonti ambientale” (secondo quesito), essendo quest’ultima fruibile attraverso il meccanismo della variazione in diminuzione dell’imponibile da operare in sede di dichiarazione dei redditi, la società istante può, innanzitutto, avvalersi dello strumento della dichiarazione integrativa di cui all’articolo 2, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. Tale dichiarazione può essere presentata esclusivamente entro i termini di cui all’articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Peraltro, nell’ipotesi in cui la società istante non abbia usufruito dell’agevolazione in via ordinaria, cioè in sede di dichiarazione dei redditi, ma abbia presentato un’istanza di rimborso dell’imposta versata, la rinuncia all’agevolazione può essere manifestata attraverso una rinuncia espressa all’istanza di rimborso, sempreché lo stesso non sia stato ancora erogato.
Al di fuori delle suddette ipotesi, ossia quando le dichiarazioni presentate non siano più integrabili essendo decorso il termine di cui al citato articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 ovvero quando i rimborsi siano già stati erogati, la posizione fiscale della società istante, con riferimento all’agevolazione “Tremonti ambientale”, deve ritenersi definitiva.
Si fa infine presente che, con nota pubblicata sul proprio sito istituzionale in data 14 novembre 2018 (https://www.gse.it/servizi-per-te/news/cumulabilita-conto-energia-e-tremonti-ambiente-proroga-del-termine-per-l-attestazione-della-rinuncia-al-beneficio-fiscale), il GSE ha comunicato come, alcuni operatori del settore, anche per il tramite delle principali Associazioni di categoria, abbiano segnalato “la necessità di una proroga del termine indicato per l’attestazione della rinuncia al beneficio fiscale [22 novembre 2018, n.d.r.], anche per le difficoltà operative riscontrate nel procedere alla restituzione degli importi”. Preso atto di quanto sopra e al fine svolgere i necessari e ulteriori approfondimenti sul tema, anche in ordine ad una eventuale evoluzione del quadro di riferimento, il GSE ha stabilito che “il termine ultimo per poter dare evidenza dell’effettiva rinuncia al beneficio fiscale è prorogato al 31/12/2019”.
In allegato la Risposta n. 114/2018 dell’Agenzia delle Entrate