TERZO RESPONSABILE – L’impresa individuale può essere assimilata ad una persona giuridica

Con l’entrata in vigore, lo scorso 26 giugno, del DPR 74/2013  sulla manutenzione e conduzione degli impianti di climatizzazione estiva ed invernale viene in sostanza valorizzata la figura del “terzo responsabile” di cui sono definiti nello specifico compiti ed ambiti di responsabilità.

Nella categoria è però emersa una preoccupazione in merito  alla definizione di “Terzo Responsabile” che dà l’art. 52 del Decreto 22 novembre 2012 “Modifica dell’Allegato A del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia” il qualerecita: “terzo responsabile dell’impianto termico: la persona giuridica che, essendo in possesso ……”.

Secondo alcune interpretazioni, infatti, tale definizione impedirebbe alle imprese individuali, che non sono considerate persone giuridiche, di svolgere il ruolo di terzo responsabile.

Sulla definizione di “persona giuridica” è comunque già intervenuta la Corte di Cassazione che, in una sentenza di qualche anno fa (Cassazione penale , sez. III, sentenza 20.04.2011 n° 15657), ha specificato che “L’attività riconducibile all’impresa individuale (al pari di quella riconducibile alla ditta individuale propriamente detta) è attività che fa capo ad una persona fisica e non ad una persona giuridica intesa quale società di persone (o di capitali), tuttavia non può negarsi che l’impresa individuale (sostanzialmente divergente, anche da un punto di vista semantico, dalla c.d. “ditta individuale”), ben può assimilarsi ad una persona giuridica nella quale viene a confondersi la persona dell’imprenditore quale soggetto fisico che esercita una determinata attività: il che porta alla conclusione che, da un punto di vista prettamente tecnico, per impresa deve intendersi l’attività svolta dall’imprenditore-persona fisica per la cui definizione deve farsi rinvio agli artt. 2082 e 2083 del c.c…).

Di seguito riportiamo le definizioni di cui ai citati articoli del codice civile

Art. 2082. Imprenditore –  E’ imprenditore chi esercita professionalmente un’attività economica organizzata (2555, 2565) al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi (2135, 2195).

Art. 2083. Piccoli imprenditori – Sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo (1647, 2139), gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un’attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia (2202, 2214, 2221).

Una diversa interpretazione, secondo la Suprema Corte, avrebbe infatti avuto “inevitabili ricadute sul piano costituzionale connesse ad una disparità di trattamento tra coloro che ricorrono a forme semplici di impresa e coloro che. per svolgere l’attività, ricorrono a strutture ben più complesse ed articolate. Peraltro – prosegue la Corte di Cassazione – è indubbio che la disciplina dettata dal D. L.vo 231/01 (Disciplina della Responsabilità amministrativa da reato) sia senz’altro applicabile alle società a responsabilità limitata c.c. “unipersonali”, cosi come è notorio che molte imprese individuali spesso ricorrono ad una organizzazione interna complessa che prescinde dal sistematico intervento del titolare della impresa per la soluzione di determinate problematiche e che può spesso involgere la responsabilità di soggetti diversi dall’imprenditore ma che operano nell’interesse della stessa impresa individuale. Ed allora una lettura costituzionalmente orientata della norma in esame dovrebbe indurre a conferire al disposto di cui al comma 2 dell’art. 1 del D. L.vo in parola una portata più ampia, tanto più che, non cogliendosi nel testo alcun cenno riguardante le imprese individuali, la loro mancata indicazione non equivale ad esclusione, ma, semmai ad una implicita inclusione dell’area dei destinatari della norma. Una loro esclusione potrebbe infatti porsi in conflitto con norme costituzionali – oltre che sotto il riferito aspetto della disparità di trattamento -anche in termini di irragionevolezza del sistema”.

In base a tale sentenza, pertanto, dalla definizione di “Terzo Responsabile” di cui all’art . 52 del Decreto 22 novembre 2012 non sono a nostro parere da considerarsi escluse le imprese individuali che possono pertanto legittimamente essere incaricate di svolgere il ruolo di terzo responsabile.

 Scarica il testo della Sentenza n. 15657 della Corte di Cassazione >> pdfCassazione_sentenza_15657_del_20_aprile_2011.pdf47.12 Kb