EFFICIENZA ENERGETICA – Pubblicato il Decreto, ma mancano gli allegati

Altra svista del MiSE che dimentica di inserire gli allegati previsti dal Decreto nel testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale

 

E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 165 del 18-7-2014 il decreto legislativo n° 102/2014 di recepimento della Direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica.

 

Pur recependo alcune importanti novità contenute nella nuova Direttiva Europea il decreto non ne ha saputo massimizzare le potenzialità e, in alcuni casi, ha introdotto disposizioni poco chiare o non in linea con lo spirito della Direttiva stessa.  Le criticità riscontrate nel decreto erano state segnalate dalla CNA e da RETE Imprese Italia sia in sede di Audizione Parlamentare che al Ministero dello Sviluppo Economico. Nel testo finale, però, non riscontriamo significativi miglioramenti ma, in aggiunta, sono state inserite disposizioni non contenute nella versione iniziale dello schema di decreto legislativo.

 

Di seguito, una nota sintetica esplicativa sulle principali novità contenute nel decreto

 

 

Obiettivo Nazionale di risparmio energetico (articolo 3):

L’obiettivo nazionale di risparmio energetico al 2020 viene fissato in 20 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio dei consumi di energia primaria rispetto al 2010. Ancora una volta però, analogamente a quanto già previsto con la precedente normativa nazionale ed europea sull’efficienza energetica, questo obiettivo è solo indicativo e non vincolante.

Efficienza energetica nella PA (articoli 5 e 6):

Dal 2014 al 2020 dovranno essere realizzati interventi sugli immobili della pubblica amministrazione centrale, inclusi gli immobili periferici, per la riqualificazione energetica di almeno il 3 per cento annuo della superficie coperta utile climatizzata o che, in alternativa, comportino un risparmio energetico cumulato nel periodo 2014-2020 di almeno 0,04 Mtep.

Inoltre, nell’acquisto o locazione di immobili centrali e negli appalti per acquisti di prodotti e servizi, le PA centrali dovranno attenersi al rispetto di requisiti minimi di efficienza energetica previsti all’allegato 1 del decreto.

Tali disposizioni a nostro avviso, presentano due limiti fondamentali: gli obblighi sono limitati alla sola edilizia della PA centrale (con un impatto sicuramente poco ambizioso, rimanendo fuori tutta l’edilizia della PA a livello territoriale e locale); viene data facoltà di optare per un approccio alternativo al 3% annuo di superficie da riqualificare, quantificato in 0,04 Mtep. Di conseguenza il contributo del settore pubblico agli obiettivi di risparmio energetico rappresenterà una modestissima percentuale dell’impegno nazionale.

E’ comunque previsto che le Regioni, nell’ambito dei propri strumenti di programmazione energetica, approvino obiettivi e azioni di risparmio energetico in modo da conformarsi al ruolo esemplare affidato agli immobili pubblici.

Regime obbligatorio di efficienza energetica (articolo 7):

Al meccanismo dei certificati bianchi viene assegnato un contributo pari al 60% dell’obiettivo di risparmio energetico nazionale. Pertanto il decreto affida ai TEE una parte molto rilevante, a nostro avviso eccessiva, rispetto alle azioni da mettere in campo nei prossimi anni in materia di efficienza energetica.

Ricordiamo che questo meccanismo è molto complesso, non sempre alla portata delle piccole e medie imprese, che viene utilizzato prevalentemente dagli stessi soggetti obbligati (società di distribuzione di energia elettrica e gas) o per interventi di tipo industriale. Tenuto conto però che mediante i TEE dovrà essere conseguita una buona parte dell’obiettivo nazionale di risparmio, occorrerà valutare possibili azioni per facilitare l’accesso a questi meccanismi anche per le nostre imprese.

Diagnosi energetiche (articolo 8):

Sono previsti nuovi obblighi per le grandi aziende e le imprese energivore, che a partire dal 5 dicembre 2015 e successivamente ogni 4 anni, dovranno realizzare diagnosi energetiche eseguite da soggetti certificati.

Per le piccole e medie imprese non vi sono obblighi, ma vengono stanziati 105 milioni per favorire il ricorso alle diagnosi energetiche.

Misurazione dei consumi energetici (articolo 9):

Al fine di favorire una più efficace misurazione dei consumi di elettricità, gas, teleriscaldamento, teleraffrescamento e acqua calda per uso domestico, l’Autorità per l’energia dovrà predisporre le specifiche dei sistemi di misurazione intelligenti, a cui gli esercenti l’attività di misura sono tenuti ad uniformarsi.

Efficienza per il riscaldamento e il raffreddamento (articolo 10):

Vengono introdotte una serie di disposizioni in materia di teleriscaldamento, teleraffreddamento e cogenerazione ad alto rendimento, tra cui un rapporto del GSE sul potenziale nazionale e la definizione da parte dell’Autorità per l’energia, sulla base di un indirizzo del Ministero dello Sviluppo economico, degli standard di qualità del servizio, i criteri per la determinazione delle tariffe di allacciamento, le condizioni per l’accesso di terzi alla rete.

Regimi di qualificazione, accreditamento e certificazione (articolo 12); informazione e formazione (articolo 13):

Vengono previste alcune disposizioni, che ci appaiono più stringenti di quanto previsto dalla Direttiva europea, riguardo la qualificazione dei fornitori dei servizi energetici.

In particolare:

– Accredia definisce gli schemi di accreditamento in materia di ESCO, esperti in gestione dell’energia (EGE), sistemi di gestione dell’energia, diagnosi energetiche.

– UNI-CEI, in collaborazione con CTI ed ENEA, elabora le norme tecniche in materia di diagnosi energetiche, auditor energetici e installatori di elementi edilizi connessi al miglioramento della prestazione energetica degli edifici.

– La Conferenza Stato-Regioni, in collaborazione con ENEA e le Associazioni di Categoria, rende disponibili programmi di formazione per la qualificazione degli auditor energetici e degli installatori di elementi edilizi connessi al miglioramento della prestazione energetica degli edifici.

– Tali certificazioni/regimi di qualificazione hanno carattere volontario; è previsto però che i soggetti ammessi a partecipare al meccanismo dei certificati bianchi, decorsi due anni dall’entrata in vigore del decreto (luglio 2016), debbano essere certificati. Inoltre è previsto che ENEA, in collaborazione con Accredia, GSE, FIRE e CTI, definisca un protocollo per l’iscrizione ad elenchi, pubblicati sul sito dell’ENEA, relativi a:

– ESCO certificate UNI CEI 11352;

– EGE certificati UNI CEI 11339;

– Organizzazioni certificate ISO 50001;

– Auditor certificati.

Inoltre l’articolo 13 prevede che l’ENEA, in collaborazione con le Associazioni di categoria, le Associazioni dei Consumatori e con le Regioni, predisponga un programma triennale di informazione e formazione finalizzato a promuovere l’efficienza energetica, rivolto a PMI, consumatori, banche, istituzioni, imprese operanti nel settore dei servizi energetici. A nostro avviso tale disposizione risulta eccessivamente generica e poco chiara e, al contempo, affida un compito improprio ad ENEA nel settore della formazione, tipicamente di competenza delle regioni.

Servizi energetici e altre misure di efficienza energetica (articolo 14):

Si prevede che le Regioni e le Province autonome forniscano assistenza tecnica alle pubbliche amministrazioni nella stesura dei contratti di rendimento energetico e che, con un successivo decreto del MiSE, siano approvate entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del Dlgs 102/2014, linee guida per la semplificazione e l’armonizzazione delle procedure autorizzative per l’installazione in ambito residenziale e terziario di impianti o dispositivi tecnologici per l’efficienza energetica e per lo sfruttamento delle fonti rinnovabili e delle regole sulla attestazione della prestazione energetica degli edifici, i requisiti dei certificatori e il sistema dei controlli e delle sanzioni.

In merito allo “scarico a parete”, vengono ampliate le casistiche di deroga estese anche alle ristrutturazioni di impianti termici individuali gia’ esistenti, siti in stabili plurifamiliari, qualora nella versione iniziale non dispongano gia’ di camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione con sbocco sopra il tetto dell’edificio ed all’installazione di uno o piu’ generatori ibridi compatti, composti almeno da una caldaia a condensazione a gas e da una pompa di calore e dotati di specifica certificazione di prodotto. Peccato che all’art. 2 del presente decreto non esista una definizione di “generatori ibridi compatti” e che questa sia presente solo in alcuni cataloghi di un noto costruttore di caldaie.

Per poter applicare tali deroghe è obbligatorio installare caldaie a camera stagna di tipo C (non necessariamente caldaie a condensazione) e generatori di calore a gas a condensazione con NOx non superiori a 70 mg/kWh.

Fondo per l’efficienza energetica (Articolo 15):

Viene infine istituito il “Fondo nazionale per l’efficienza energetica” per favorire gli interventi per la riqualificazione energetica degli edifici della PA e per la riduzione dei consumi di energia nei settori dell’industria e dei servizi. Una specifica sezione del Fondo sarà dedicata a sostenere gli investimenti in reti di teleriscaldamento e teleraffrescamento. Il Fondo che agirà mediante la concessione di garanzie e finanziamenti sarà alimentato con circa 70 milioni di euro l’anno, nel periodo 2014-2020

 

da impiantienergie.it